PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge, nel quadro nazionale della pubblica istruzione, disciplina l'autogoverno delle istituzioni scolastiche, al fine di garantirne l'autonomia ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in conformità ai princìpi di democrazia, di partecipazione e di trasparenza e valorizzando l'apporto di tutte le componenti scolastiche.

Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).

      1. Sono organi delle istituzioni scolastiche:

          a) il consiglio dell'istituzione e la giunta del consiglio;

          b) il collegio dei docenti;

          c) i consigli di classe e di interclasse;

          d) l'assemblea degli studenti;

          e) l'assemblea dei genitori;

          f) il dirigente scolastico.

      2. Le funzioni del dirigente scolastico sono svolte nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli altri organi delle istituzioni scolastiche.

Art. 3.
(Composizione del consiglio dell'istituzione).

      1. Nel consiglio dell'istituzione, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo,

 

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sono rappresentati i docenti, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, gli studenti.
      2. Il numero dei componenti del consiglio dell'istituzione è di norma pari a undici. Il regolamento dell'istituzione, di cui all'articolo 10, può prevedere l'aumento del numero dei componenti fino a un massimo di quattro unità, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.
      3. La rappresentanza dei genitori nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado è paritetica rispetto a quella dei docenti. La rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è paritetica rispetto a quella dei docenti.
      4. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.

Art. 4.
(Competenze del consiglio dell'istituzione).

      1. Al consiglio dell'istituzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria. Spetta, in particolare, al consiglio dell'istituzione:

          a) definire gli indirizzi generali per le attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto territoriale;

          b) adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

          c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell'offerta formativa;

          d) determinare i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, comprese

 

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quelle acquisite per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;

          e) approvare i documenti contabili fondamentali.

      2. Il consiglio dell'istituzione nella sua prima seduta elegge, nel proprio ambito, una giunta esecutiva, composta da un rappresentante di ciascuna categoria rappresentata; ne fanno altresì parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo. La giunta esecutiva ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre all'esame del medesimo consiglio, formulando la proposta di ordine del giorno delle sedute, sulla base anche delle richieste formulate dai singoli componenti il consiglio stesso e ferma restando la sua autonoma iniziativa; la giunta esecutiva ha inoltre il compito di garantire l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'istituzione.

Art. 5.
(Composizione del collegio dei docenti).

      1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.
      2. Il collegio dei docenti può articolarsi in dipartimenti disciplinari, interdisciplinari e in commissioni di lavoro funzionali alle sue esigenze. Al loro interno le commissioni eleggono un coordinatore.

Art. 6.
(Competenze del collegio dei docenti).

      1. Il collegio dei docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione. Il collegio dei docenti definisce e approva:

          a) il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica;

 

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          b) i profili didattici delle iniziative;

          c) la proposta di regolamento dell'istituzione di cui all'articolo 10 per le parti relative ai profili didattici, al funzionamento del collegio dei docenti, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa.

Art. 7.
(Consigli di classe e di interclasse).

      1. I consigli di classe e di interclasse sono gli organi di programmazione didattica e di valutazione. Ne fanno parte gli insegnanti, fatta eccezione per le sedute di valutazione, i rappresentanti dei genitori nelle scuole primarie, e i rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, secondo la composizione e i compiti previsti dal capo I del titolo I della parte I del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
      2. I consigli di classe e di interclasse sono convocati e presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti della classe designano nella prima riunione il docente incaricato di svolgere le funzioni di segretario.
      3. Il consiglio di classe si riunisce, oltre che per gli adempimenti connessi con la valutazione e la scelta dei libri di testo, almeno due volte ogni quadrimestre.

Art. 8.
(Assemblea degli studenti e sue articolazioni).

      1. Nelle scuole secondarie di secondo grado tutti gli studenti costituiscono l'assemblea degli studenti. L'assemblea organizza e gestisce le iniziative e le attività

 

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degli studenti, compresi gli spazi e le iniziative di autogestione, su proposta del comitato degli studenti composto dai rappresentanti di classe.
      2. Il diritto di convocazione dell'assemblea degli studenti è esercitato dal comitato degli studenti, a maggioranza dei due terzi, e dall'assemblea stessa sulla base di richiesta sottoscritta dal 10 per cento dei suoi componenti.

Art. 9.
(Assemblea dei genitori e sue articolazioni).

      1. In ciascuna istituzione scolastica è garantita la partecipazione dei genitori. I rappresentanti di classe dei genitori costituiti in comitato possono convocare in assemblea i genitori della scuola.

Art. 10.
(Regolamento dell'istituzione).

      1. Il regolamento dell'istituzione e le modifiche allo stesso sono adottati a maggioranza dei componenti del consiglio dell'istituzione tenuto conto del parere degli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti.